Abusi edilizi, classificazioni

Le disposizioni vigenti prevedono la sanzionabilità mista del responsabile dell’opera edilizia abusiva sia, penale che amministrativa. Con sentenza n. 1484 del 30.03.2017 2017, il Consiglio di Stato ha classificato le diversi tipologie  di abuso edilizio e, le relative  sanzioni da applicare in base al Decreto del Presidente della Repubblica del 06 giugno 2001 n. 380 recante  “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in Materia Edilizia”. 
1.    Assenza o difformità totale dal permesso di costruire: 
È l’ abuso più grave ed è disciplinato  dall’articolo 31 del D.P.R. 380 del 2001 “ Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” L’ipotesi riguarda un’opera edilizia realizzata in assenza di  permesso di costruire o,  quando gli interventi effettuati sono completamente diversi da quelli autorizzati. Questo si verifica se l’organismo edilizio costruito è:
- integralmente diverso per caratteristiche tipologiche architettoniche ed edilizie;
- integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi;
- integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d’uso derivante dai caratteri fisici dell’organismo edilizio stesso);
- integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi.
 In questa ipotesi è prevista la sanzione penale dell’arresto fino a due anni e  l’ammenda da euro 51.645 ad euro 103.290 nonché la demolizione dell’opera.
2.    Variazione essenziale rispetto al progetto approvato ed al permesso di costruire
Ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. 380 del 2001  , è parificato agli interventi realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire. Questo significa che sono puniti con la demolizione, ma gli effetti penali sono minori e si limitano all'ammenda fino a 10.329 euro.
E’ variazione essenziale quando si verifica una o più delle seguenti condizioni previste dall’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001:
a) mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968; 
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; 
c)  modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza; 
d)  mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentite;  
e) violazione della normativa edilizia antisismica.
Le variazioni essenziali differiscono dalle varianti, che riguardano la richiesta di una variazione del titolo autorizzativo e sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio a quello principale. principale.
3. Difformità parziale dal permesso di costruire
E’ l’ipotesi in cui un intervento autorizzato, è realizzato secondo modalità differenti da quelle previste nel progetto. In questi casi, le modifiche incidono su elementi particolari e non essenziali della costruzione e non coinvolgono le strutture essenziali dell’opera. È prevista la demolizione, ma se questa non può avvenire senza danneggiare le parti realizzate legittimamente, può essere sanzionata con l’applicazione di una pena pecuniaria (multa) . Tuttavia  non esistendo una casistica precisa dei lavori ed interventi eseguiti in parziale difformità, è prevista una soglia di rilevanza minima al di sotto della quale le variazioni non costituiscono illecito edilizio. Non sono, quindi, sanzionabili le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.
Sanzioni penali
Per l’art. 44 del  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, salvo che il fatto costituisca un reato più grave e, fermo restando le sanzioni amministrative, le sanzioni penali vigenti sono:
a.    Inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire: ammenda da 10.329 euro a 20.658 euro;
b.    Opere in totale difformità o assenza del permesso di costruire o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione: arresto fino a due anni e l’ammenda da 51.645 euro a 103.290 euro;
c.    Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio: arresto fino a due anni e ammenda da 51.645 euro a 103.290 euro; la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, effettuata con variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire.
In presenza di abuso edilizio regolarmente accertato e, con l’azione penale avviata, ai sensi dell’art. 45 del DPR 380 del 2001 il responsabile dell’abuso ha queste queste possibilità:
•    ripristinare lo status quo ante rimuovendo l’abuso;
•    ottenere rilascio in sanatoria del permesso di costruire (eventualità da verificare in presenza di doppia conformità), estinguendo così il reato contravvenzionale;
•    puntare alla prescrizione in sede di processo penale.

 Angelo Ruberto                                       

 

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