Stabilimenti balneari: le strutture amovibili sono annuali

Le strutture balneari di facile rimozione possono essere mantenute per tutto l'anno. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, riconoscendo un principio di fondamentale importanza per la categoria degli imprenditori balneari, inerente alla permanenza sull’arenile delle strutture amovibili e funzionali all’attività balneare anche oltre la stagione estiva indipendentemente dal luogo ove esse si trovano collocate, cioè demanio marittimo o proprietà privata.

La Corte, infatti, con la sentenza n. 2507 del 19 luglio 2016, depositata lo scorso 4 luglio 2017, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno sia su zona demaniale e sia su area privata per effetto della legislazione regionale della Puglia, specifica, e conseguentemente l'omesso smontaggio a fine ottobre non costituisce reato". La pronuncia riguarda un ricorso contro la legge regionale della Puglia, che consente il mantenimento annuale delle strutture balneari di facile rimozione, ma ha carattere di generalità. ( Art. 42 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 che ha introdotto il comma 4 bis, all'articolo 11 della legge regionale numero 17 del 2006 e delle disposizioni della legge regionale del 2 ottobre 2008 numero 24). La Corte di Cassazione, comunque già in passato si era già pronunciata in materia per "l'illogicità, senza dubbio eclatante" del ritenere permesse per tutto l'anno le strutture sul demanio e non quelle sul terreno non demaniale, ma comunque funzionali alla balneazione (Cass.sez. 3, depositata il 3 dicembre 2014 - udienza del 18 giugno 2014 -, n. 50620).

 

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