Abolito il tacito rinnovo per l'RC Auto

Cambiamenti rilevanti per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria RC Auto apportati con l’art. 22 del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2012, in vigore dal 20 ottobre 2012 che sancisce il divieto di rinnovo automatico delle polizze assicurative della durata annuale a partire dal 1 gennaio 2013. La nuova normativa impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative e, le eventuali clausole contrarie al nuovo disposto normativo saranno nulle.

L’art. 22 del Decreto Legge 179 del 18.10.2012, ha introdotto l’art. 170-bis al D. Lvo. del 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private): Art. 170 bis: “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3. 3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'assicurato”.

Per i contratti stipulati anteriormente al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013. In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito, come recita il sotto indicato comma 3° dell’art. 22: “Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto”.

Il titolo dell’articolo è: "misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo". Sic! La riforma è passata quasi inosservata!

Il contratto di assicurazione RC Auto non verrà automaticamente rinnovato, venendo quindi meno la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza ed in caso di mancato rinnovo della polizza alla scadenza naturale, con il pagamento del relativo premio, il veicolo si considera senza copertura assicurativa e, sarà soggetto a sequestro in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine.

Sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era prevista una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva inoltrato formale disdetta alla compagnia assicuratrice, normalmente con raccomandata con ricevuta di ritorno, l’assicurato godeva della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio.

Questa modifica avrà anche dei riflessi in materia di controlli delle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

Angelo Ruberto

Menu