Dal primo gennaio niente certificati all'anagrafe

Entra in vigore la "legge di stabilità"

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia 14,62 € + 0,52 € per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private : banche, assicurazioni, agenzie d affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445). L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma è esente da imposta di bollo e dal relativo diritto di segreteria ed inoltre non è necessaria l autenticazione della firma.

Staff sannicandro.org

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