Disdetta Canone Rai c’è tempo fino al 31 Gennaio

I proprietari di abitazioni sprovviste di apparecchio TV possono ancora presentare la dichiarazione

C’è ancora poco tempo per evitare di pagare il canone  Rai. Con una nota diramata qualche tempo fa, l’Agenzia dell’Entrate, infatti, ha dichiarato come termine ultimo per la dichiarazione di non possesso dell’apparecchio TV quello del 31 gennaio 2017.

Sappiamo che dal 2016 vi è presunzione di possesso di un apparecchiatura televisiva all’interno delle abitazioni, e pertanto, il costo del canone viene addebitato direttamente a tutti i proprietari di un’utenza elettrica nella fattura della suddetta.

Ma vi è possibilità di ovviare a questa situazione, attraverso un autodichiarazione nella quale il proprietario dell’utenza dichiara di non possedere alcun’apparecchiatura Tv.

La dichiarazione va compilata dall’utente stesso (o dai suoi eredi, o da altro familiare) attraverso il modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate o su quello del Canone Rai ( allegato in calce in pdf).

Tale modello deve essere inviato direttamente online tramite un'applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti).

E’ prevista la presentazione del modello, unitamente a un valido documento di riconoscimento, anche tramite servizio postale attraverso lettera raccomandata senza busta all'indirizzo: "Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino".

Inoltre vi è la possibilità di  inviare il modello tramite P.E.C. con firma digitale all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Bisogna sottolineare che il modello di non detenzione, ha una validità annuale, per cui bisogna presentarlo ogni anno "se ne ricorrono i presupposti".

Potrebbe capitare che nonostante la dichiarazione avvenga entro il 31 gennaio, vi sia addebito della prima rata del canone all’interno della bolletta dell’energia elettrica. In questo caso bisognerà chiedere il rimborso attraverso un apposito modulo, anch’esso presente sul sito dell’agenzia delle entrate.

Va evidenziato, inoltre, che i cittadini ultrasettantacinquenni non sono tenuti a pagare l’imposta.

Giova ricordare, infine, che, in caso di dichiarazione sostitutiva non veritiera si incorrono sanzioni anche penali (artt. 75 e 76 D.p.r. n.445/2000).

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