Il comune si dota di regolamento per incarico legali esterni

Previste cinque aree d’intervento, ma iscrizione consentita solo a due di esse

La scorsa settimana la giunta comunale, con delibera n. 4 (assente l’assessore Alessandro Calello) ha approvato le linee guida per la formazione di un elenco di avvocati esterni per l’affidamento di incarichi legali. Il regolamento, costituito da sei articoli, disciplina i presupposti, le aree interessate, la modalità di scelta del professionista, le condizioni ed i compensi, la mediazione assistita e la transazione delle controversie, ma vediamo nel dettaglio cosa è stato previsto con la deliberazione.

Sarà possibile affidare incarichi di patrocinio legale in occasione di ogni singola vertenza in tutte le sedi ed in tutti i possibili gradi di giudizio tenendo conto però che tali affidamenti devono prevedere, in primo luogo, la corsia preferenziale in favore dell’avvocato dell’ufficio legale dell’ente. Nel caso in cui non sia possibile affidare incarico interno per impossibilità per carico di lavoro eccessivo, motivata opportunità ed incompatibilità sarà possibile, da parte della giunta comunale, decidere di ricorrere a professionista esterno. La verifica e l’accertamento di tale possibilità sarà effettuato, di volta in volta, dal servizio legale interno onde incorrere in un affidamento illegittimo del patrocinio legale.

Viene cosi istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati. Per iscriversi occorre presentare un’apposita istanza con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti richiesti e l’accettazione della clausole, prescrizioni e condizioni dell’avviso con l’indicazione della sezione alla quale si intende essere iscritti. Le cinque sezioni per le quali si potrà chiederne l’iscrizione sono: Contenzioso amministrativo, Contenzioso civile, Contenzioso lavoristico, Contenzioso penale, Contenzioso tributario

E’ utile ricordare che ogni avvocato può presentare richiesta per un massimo di due sezioni.

Il professionista che vorrà presentare domanda deve possedere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, essere iscritto all’albo degli avvocati o praticanti, non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’ordine negli ultimi tre anni, non trovarsi nell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, non avere situazioni di incompatibilità e/o conflitto d’interesse con l’amministrazione comunale, non aver riportato condanne penali, accettare le condizioni dell’avviso pubblico, essere in possesso di copertura assicurativa obbligatoria, essere in regola con i pagamenti contributivi e previdenziali, con la normativa fiscale, ed avere dichiarato specificazione sulla competenza a patrocinare presso le magistrature superiori.

L’iscrizione è subordinata poi alla verifica della veridicità di quanto dichiarato.

La giunta comunale avrà quindi la competenza a promuovere un’azione legale o a resistere alle liti per cui l’organo esecutivo dell’ente deciderà l’eventuale costituzione in giudizio mentre la scelta del professionista a cui conferire l’incarico è assegnata al responsabile dell’ufficio legale del comune il quale rimanderà successivamente la sua decisione al sindaco per il conferimento del mandato.

Il professionista scelto dovrà avere adeguata qualificazione professionale ed esperienza risultante dal curriculum allegato, consequenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o svolgimento di incarichi analoghi in favore del comune, rotazione tra gli iscritti dell’elenco (i due professionisti che ne faranno parte), assenza di conflitto d’interesse e foro di competenza della causa affidata.

Nel momento in cui il professionista aderisce il patrocinio dovrà astenersi dall’accettare incarichi di terzi (pubblici o privati) contro la città di San Nicandro Garganico, per tutta la durata del rapporto con l’ente. In caso di perdita dei requisiti, rinuncia all’incarico senza motivo, rapporto di lavoro svolto con poca diligenza, imperizia e puntualità e gravi inadempienza può essere disposta la cancellazione dall’albo. Il regolamento prevede anche casi di affidamento diretto dell’incarico nel caso in cui nell’albo predisposto non siano presenti avvocati esperti della materia.

Il compenso da stabilire sarà pattuito tra il professionista e l’ente tenendo in considerazione due o piu preventivi con valutazione di congruità del corrispettivo. Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell’importo pattuito e nessun’altro acconto sarà corrisposto nel corso della causa, ma soltanto a termine giudizio avverrà la liquidazione dei compensi pattuiti.

Nei casi di proposta di transazione sarà l’ufficio legale comunale a valutare tale definizione in via transattiva previa autorizzazione della giunta che adotterà apposito atto deliberativo. 

Le domande potranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’ente e ogni anno entro il 30 giugno (ad eccezione di questo).

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