Transazione terreni del principe, la nota dell'amministrazione

Il sindaco: "con l'approvazione il comune avrebbe molti benefici"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Sindaco di San Nicandro Garganico

«In questi giorni sono apparsi sui siti web locali notizie non veritiere sulla proposta di transazione che si andrà a discutere nel Consiglio comunale del 31/01/2020.

Giova precisare che nel caso in cui il Consiglio comunale decida di approvare la proposta di deliberazione nel suo complesso contenente altre condizioni proposte dall’Ente (e non la sola bozza proveniente da Sant’Elia) il Comune di San Nicandro Garganico riceverebbe i seguenti benefici:

  1. Acquisizione definitiva del parcheggio pavimentato;
  2. Acquisizione definitiva del lungomare (a dire quello con le vele in cemento);
  3. Acquisizione della vecchia strada provinciale ceduta dalla Provincia alla Sant’Elia con la realizzazione della nuova provinciale;
  4. Acquisizione di altre due particelle in prossimità della cd spiaggetta;
  5. Acquisizione dell’area che circoscrive la Torre così come attualmente si presenta con la recinzione in paletti di legno;
  6. L’area adiacente (parco archeologico) rimane nello stato di diritto attuale; per meglio chiarire tale concetto si è già pensato di precisare nell’atto deliberativo che tale area rimarrà non solo nello stato di diritto attuale ma anche nello stato di fatto attuale;
  7. Realizzazione della pista ciclo-pedonale sullo stesso tracciato del vecchio tratturo comunale per una larghezza di 4 metri; tale pista avrà il suo accesso nell’incrocio fra la S.P. 41 e la strada che porta a Torre Mileto.

E’ da precisare che nessun accesso verrà negato ai cittadini di San Nicandro né la proposta di deliberazione lo consente. La passeggiata che parte dal parcheggio pavimentato e fino alla Torre verrà definitivamente acquisita dal Comune (si consideri che il  primo tratto costituisce relitto di strada provinciale che la provincia ebbe a scambiare con la Sant’Elia quando realizzò la nuova provinciale sui terreni di proprietà di quest’ultima al fine di evitare indennizzi alla stessa).

Nel caso in cui la proposta di deliberazione intera contenente ulteriori specificazioni del Comune (e non la bozza di transazione) non venisse approvata, il Comune dovrebbe provvedere ad attivare il procedimento di espropriazione sanante ex art. 42 bis quanto meno per l’area di parcheggio pavimentato e per il lungomare; infatti le aree per la realizzazione di tali beni vennero acquisite con decreti di occupazione d’urgenza e poi nei cinque anni successivi non è stato mai adottata l’espropriazione definitiva,  facendo  divenire illegittima l’occupazione; ciò  provocherebbe il pagamento  di indennizzi e risarcimenti  con  costi  notevoli per  il Comune.  In  mancanza  di espropriazione sanante il Comune è obbligato a restituire il bene la cui occupazione è appunto divenuta illegittima (trattasi di illecito permanente): l’importo da indennizzare non è di poco conto.

Infine ciò a cui il Comune rinuncia è:

  • la differenza di metri di larghezza della strada comunale che risulta catastalmente più ampia rispetto alla proposta di realizzazione della pista ciclo pedonale di mt. 4;
  • la parte di strada comunale che parte dall’inizio del cancello di “Cala del Principe” e fino alla parte posteriore, ovvero limitatamente all’attuale insediamento del villaggio;
  • un residuo limitato di vecchio tratturo comunale, non rilevante ai fini dell’utilizzo dei cittadini, in quanto ubicato all’interno di una particella chiusa.

IL SINDACO
Dott. Costantino Ciavarella»

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